Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 181
TITOLO IV. Del servizio interno nei convitti nazionali. Capo I. Dei locali, dell'alloggio e del vitto.
I funzionari, che siano comunque incaricati di ispezioni o d'inchieste dal Ministro della pubblica istruzione o dalle autorita' scolastiche locali, possono chiedere di essere ammessi a fruire, per tutto il tempo della loro missione, del vitto e dell'alloggio nei convitti nazionali, dietro corresponsione di una indennita' che sara' fissata dal Consiglio di amministrazione.