Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 182
TITOLO IV. Del servizio interno nei convitti nazionali. Capo I. Dei locali, dell'alloggio e del vitto.
Nei locali dei convitti nazionali non possono alloggiare altre persone, all'infuori degli alunni e delle persone indicate negli articoli precedenti o comunque addette al servizio dei convitti stessi.