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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 182

TITOLO IV. Del servizio interno nei convitti nazionali. Capo I. Dei locali, dell'alloggio e del vitto.

In KraftAmtlicher Text

Nei locali dei convitti nazionali non possono alloggiare altre persone, all'infuori degli alunni e delle persone indicate negli articoli precedenti o comunque addette al servizio dei convitti stessi.