Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 183
TITOLO IV. Del servizio interno nei convitti nazionali. Capo I. Dei locali, dell'alloggio e del vitto.
E' vietate alle famiglie dei funzionari del convitto, anche se alloggiate nei locali del convitto, di partecipare alla mensa del convitto e di avere l'uso della biancheria, delle stoviglie e di qualunque altro oggetto della cucina, della mensa e del guardaroba del convitto.