Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 184
TITOLO IV. Del servizio interno nei convitti nazionali. Capo I. Dei locali, dell'alloggio e del vitto.
All'infuori dell'alloggio e della partecipazione alla mensa, nei casi espressamente previsti dagli articoli precedenti, i funzionari del convitto e le loro famiglie non possono fruire degli altri utili della vita interna del convitto.