Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 185
TITOLO IV. Del servizio interno nei convitti nazionali. Capo I. Dei locali, dell'alloggio e del vitto.
Il Ministro della pubblica istruzione da' norme generali per il regime alimentare nei convitti nazionali. E' vietato in modo assoluto di somministrare liquori ai convittori e a tutto il personale direttivo, educativo, contabile e di servizio.