Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 187
Capo II. Dell'igiene e della nettezza in genere e del servizio sanitario.
Ogni convitto ha un impianto di bagni, per aspersione, adeguato alle sue esigenze. Nel locale adibito ai bagni vi sono gli apparecchi per la pesatura degli alunni.