Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 188
Capo II. Dell'igiene e della nettezza in genere e del servizio sanitario.
Ogni convitto deve avere un medico-chirurgo e un dentista. La vigilanza del medico del convitto deve esercitarsi sui convittori e su tutto il personale addetto al convitto, compreso il personale di servizio. Il regolamento interno di ciascun convitto stabilisce piu' particolarmente le attribuzioni dei sanitari e le norme per le visite giornaliere.