Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 190
Capo II. Dell'igiene e della nettezza in genere e del servizio sanitario.
Le lavature, gli spolveri, le disinfezioni e le altre operazioni a tutela dell'igiene, della nettezza e del decoro, che siano richieste da speciali circostanze o non siano previste dal regolamento interno, sono ordinate dal rettore, di propria iniziativa o su proposta o parere del medico del convitto o dell'ufficiale sanitario del Comune.