Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 191
Capo II. Dell'igiene e della nettezza in genere e del servizio sanitario.
Il medico del convitto esegue, quando ne sia richiesto dal rettore o di sua iniziativa, improvvise ispezioni igieniche ai locali tutti dell'istituto o ad alcuni di essi, e segnala per iscritto al rettore ogni inconveniente che abbia riscontrato. Da' inoltre le prescrizioni d'accordo col rettore, per l'impianto e il sistematico aggiornamento delle tabelle biografiche dei convittori. Propone l'allontanamento dal convitto degli alunni che non siano adatti alla vita in comune. Sono, in ogni caso, motivo di esclusione dai convitti le seguenti infermita': malattie d'indole nervosa; tubercolosi polmonare anche iniziale; tubercolosi glandolare, articolare e viscerale; deviazioni della colonna vertebrale; claudicazione grave; deformita'; balbuzie; sordita' grave. Sono causa di esclusione temporanea dal convitto le malattie prodotte da infezione e da infestazione. Non escludono dal convitto, ma debbono essere curate, perche' gli alunni vi possano rimanere, le seguenti infermita': ernie libere, vegetazioni adenoidi, valgismo o varismo degli arti inferiori, trabismo, difetti di accomodazione visiva, carie e deviazione dei denti.