Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 192
Capo II. Dell'igiene e della nettezza in genere e del servizio sanitario.
La immediata vigilanza sull'igiene e sulla nettezza dei locali e degli arredi destinati alla cucina, alla mensa, al guardaroba o ad uso comune di tutta la famiglia del Convitto spetta al vice-rettore; la stessa vigilanza in ciascuna camerata spetta all'istitutore che e' addetto alla rispettiva squadra.