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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 194

Capo II. Dell'igiene e della nettezza in genere e del servizio sanitario.

In KraftAmtlicher Text

Ogni convitto deve avere un'infermeria composta di una sala per le malattie comuni, con un numero di letti pari possibilmente al dieci per cento dei convittori, con annesse una sala da bagno ed una sala per il pronto soccorso, per le medicazioni, per l'armadio farmaceutico e per l'armamentario. Uno speciale reparto, debitamente separato e fornito di tutto quanto possa occorrere per assicurare l'isolamento di colpiti da malattie di carattere diffusivo, deve essere istituito con almeno due e possibilmente quattro camere, capaci di contenere almeno due letti ciascuna. A corredo integrale di questo reparto deve esservi una dotazione di disinfettanti e gli apparecchi indispensabili per praticare le disinfezioni. All'infermiere e' dato l'alloggio nell'infermeria.