Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 195
Capo III. Del personale di servizio.
Il personale di servizio dipende esclusivamente, ed a tutti gli effetti, dalle singole amministrazioni dei convitti, alle quali spetta di stabilire le norme per il suo trattamento, salvo quanto e' prescritto negli articoli seguenti. Il personale di servizio riceve gli ordini esclusivamente dagli ufficiali del convitto secondo le istruzioni date dal vice-rettore coll'approvazione del rettore. Al personale di servizio non puo' affidarsi alcuna mansione, anche solo temporanea, di disciplina o di vigilanza sui convittori.