Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 196
Capo III. Del personale di servizio.
Il personale di servizio e' assunto in prova dal rettore. Al termine di almeno un anno di prova il Consiglio d'amministrazione provvede, su proposta del rettore, alla nomina definitiva. Il licenziamento del personale di servizio effettivo, per ragioni diverse da quelle di cui all'articolo seguente, non puo' essere deliberato che dal Consiglio d'amministrazione, salvi i casi di urgenza, nei quali puo' essere disposto dal rettore, salvo la ratifica del Consiglio.