Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 197
Capo III. Del personale di servizio.
Al personale di servizio che manchi, comunque, ai propri doveri o che non serbi contegno riguardoso, possono essere inflitte, a seconda della gravita' dei fatti, le seguenti punizioni: 1° la multa non superiore a L. 50; 2° la sospensione dal servizio e dalla mercede sino ad un mese; 3° il licenziamento. Le punizioni sono inflitte dal rettore; quella di 3° grado deve essere ratificata dal Consiglio d'amministrazione. Contro i provvedimenti di punizione non e' ammesso ricorso.