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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 200

TITOLO V. Dei convitti provinciali, municipali, di enti morali e privati.

In KraftAmtlicher Text

Le provincie e i comuni e gli altri enti morali hanno facolta' di aprire convitti di educazione che siano ordinati sul tipo dei convitti nazionali. I regolamenti speciali per questi convitti debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministero della P. I. a norma dell'art. 239 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.