Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 200
TITOLO V. Dei convitti provinciali, municipali, di enti morali e privati.
Le provincie e i comuni e gli altri enti morali hanno facolta' di aprire convitti di educazione che siano ordinati sul tipo dei convitti nazionali. I regolamenti speciali per questi convitti debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministero della P. I. a norma dell'art. 239 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.
Verweist auf
- Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 239