Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 201
TITOLO V. Dei convitti provinciali, municipali, di enti morali e privati.
La facolta' di aprire convitti di educazione per alunni di scuole elementari e secondarie e' concessa pure ai privati cittadini con le stesse norme stabilite dal Capo 12° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 per l'apertura di istituti privati di istruzione.