Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 202
TITOLO V. Dei convitti provinciali, municipali, di enti morali e privati.
I convitti di educazione di cui ai precedenti articoli sono sottoposti alla vigilanza del R. provveditore agli studi, il quale puo' ordinarne la chiusura temporanea o definitiva per gravi ragioni morali od igieniche.