Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 203
TITOLO V. Dei convitti provinciali, municipali, di enti morali e privati.
E' vietato di adottare per gli alunni dei convitti previsti nel presente titolo un'uniforme simigliante a quella stabilita per gli alunni dei convitti nazionali. L'infrazione a questa norma puo' essere motivo, a giudizio del R. provveditore agli studi, di temporanea chiusura del convitto sino a quando non sia adottata una uniforme che facilmente e di lontano si distingua da quella degli alunni dei convitti nazionali.