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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 29

Capo II. Dei concorsi e delle nomine ai posti di istitutore, di maestro elementare e di vice-economo.

In KraftAmtlicher Text

I titoli di studio occorrenti per l'ammissione, giusta l' articolo 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ; sono: a) per il concorso a posti di istitutore, una delle lauree rilasciate dalle Facolta' universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia e di scienze politiche; oppure uno qualunque dei diplomi rilasciati dagli Istituti superiori di magistero, antico e nuovo ordinamento; o, infine, uno dei titoli rilasciati, alla fine del corso completo di studi, dagli Istituti superiori istituiti dall'Opera nazionale Balilla a norma dell' art. 8 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341 , convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1449 ; b) per il concorso a posti di vice-economo, il diploma di ragioniere rilasciato dalle sezioni di commercio e ragioneria degli istituti tecnici, oppure il diploma di abilitazione tecnica (commercio e ragioneria) oppure il diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale o infine, limitatamente ai concorrenti che siano istitutori straordinari o effettivi, il diploma di licenza liceale o di licenza d'istituto tecnico e di maturita' classica o scientifica. Al concorso per posti di maestro elementare interno sono ammessi esclusivamente i maestri delle pubbliche scuole elementari in attivita' di servizio con il grado di ordinario. ((5))

--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".