Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 8
Capo II. Dell'amministrazione.
Alle adunanze del Consiglio assiste, con voto consultivo il vice-rettore. Vi assiste anche l'economo, parimenti con voto consultivo, tranne quando debbano trattarsi argomenti che si riferiscano alla gestione da lui tenuta.