Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 9
Capo II. Dell'amministrazione.
In mancanza o in assenza del rettore, le adunanze del Consiglio d'amministrazione sono presiedute da uno dei consiglieri scelti dal Consiglio. Le funzioni di segretario sono esercitate dall'economo o, in sua mancanza, dal consigliere piu' giovane.