Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 72
Capo III. Delle promozioni.
Le promozioni ai gradi di istitutore di 1ª classe e di vice-economo di 1ª classe si conferiscono rispettivamente agli istitutori di 2ª classe e ai vice economi di 2ª classe, secondo le norme stabilite dall' art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 . ((5))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".