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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 73

Capo III. Delle promozioni.

In KraftAmtlicher Text

Salvo quanto e' prescritto dall' art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , le promozioni ai posti di vice-rettore e di economo si conferiscono, per un terzo, mediante esame di concorso per merito distinto, rispettivamente agl'istitutori di 1ª e di 2ª classe e ai vice-economi di 1ª e di 2ª classe, e per due terzi, mediante esame di idoneita', rispettivamente agli istitutori e ai vice-economi di 1ª classe. Si applicano ai predetti esami le disposizioni di cui agli articoli 21 , 22 , 40 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 . ((5))

--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".