Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 74
Capo III. Delle promozioni.
Le prove scritte ed orali degli esami di cui al precedente articolo hanno luogo in Roma. Il numero e la qualita' delle prove scritte e delle prove orali, tanto per gli esami di merito distinto quanto per quelli di idoneita', sono stabilite nelle tabelle B e C annesse al presente regolamento. I programmi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione. ((5))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".