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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 74

Capo III. Delle promozioni.

En vigueurTexte officiel

Le prove scritte ed orali degli esami di cui al precedente articolo hanno luogo in Roma. Il numero e la qualita' delle prove scritte e delle prove orali, tanto per gli esami di merito distinto quanto per quelli di idoneita', sono stabilite nelle tabelle B e C annesse al presente regolamento. I programmi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione. ((5))

--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".