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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 75

Capo III. Delle promozioni.

In KraftAmtlicher Text

Le commissioni esaminatrici sono costituite come segue: 1° per l'esame di concorso di merito distinto e per l'esame di idoneita' per i posti di vice-rettore: un consigliere di Stato, presidente; un professore universitario; il direttore generale dell'istruzione media; un ispettore centrale per l'istruzione media, oppure un preside di istituto medio di 2° grado, oppure un rettore di Convitto nazionale; 2° per l'esame di concorso di merito distinto e per l'esame di idoneita' per i posti di economo: un consigliere della Corte dei conti, presidente; il direttore generale dell'istruzione media; un funzionario statale di ragioneria di grado non inferiore al sesto; un preside di istituto medio di 2° grado, oppure un rettore di convitto nazionale. ((5))

--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".