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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 35

Capo II. Dei concorsi e delle nomine ai posti di istitutore, di maestro elementare e di vice-economo.

In KraftAmtlicher Text

Ai documenti indicati nell'art. 32 i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel loro interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate. Qualunque certificato rilascialo da autorita' scolastica, che non sia il R. provveditorato agli studi, dove essere legalizzato. ((5))

--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".