Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 36
Capo II. Dei concorsi e delle nomine ai posti di istitutore, di maestro elementare e di vice-economo.
L'esame delle domande ai fini dell'ammissione o dell'esclusione dal concorso e' l'atto dal Ministero. Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine di quindici giorni affinche' il documento sia regolarizzato. ((5))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".