Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 Art. 18
Le deliberazioni della Commissione, comprese quelle relative alla proposta dei temi di cui nell'art. 6, devono sempre essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i commissari o di tutti quelli che fanno parte di una Sottocommissione. Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, e' immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina. E' vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione o delle Sottocommissioni. Le cancellature o correzioni, che occorressero, devono essere approvate una per una dal presidente e dal segretario, con annotazione a margine o in fine.