Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 Art. 19Il Ministro per la giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami
Egli puo' intervenire in seno alla Commissione o alle Sottocommissioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed ha facolta' di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarita'.