Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Art. 28
Il Ministro per l'economia nazionale puo' esigere che l'erede del concessionario sia rappresentato da persona di gradimento dell'Amministrazione. Gli eredi del concessionario debbono, nel termine di tre mesi dall'aperta successione, nominare, con la maggioranza indicata nell' art. 678 del Codice civile , un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi. Trascorso tale termine, il detto rappresentante sara' nominato d'ufficio dal presidente del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la miniera, su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario, senza bisogno di sentire gli interessati.
Verweist auf
- Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Art. 678