Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Art. 29
I concessionari di miniere debbono fornire all'Amministrazione pubblica i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro chiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori. In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere all'autorita' pubblica la necessaria assistenza.