Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Art. 52
TITOLO V. Disposizioni penali.
Il concessionario che trascuri la regolare manutenzione della miniera e' punito con la multa non inferiore a L. 5000 senza pregiudizio del risarcimento dei danni verso lo Stato. Alla stessa penalita' e' soggetto il concessionario che contravvenga al disposto del primo comma dell'art. 29.