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Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 · Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 — Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno. (027U1443)

Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Art. 30

In KraftAmtlicher Text

L'espropriazione del diritto del concessionario della miniera puo' essere promossa soltanto dai creditori ipotecari. Tanto il giudizio di espropriazione quanto quello di graduazione si svolgono secondo le norme del Codice di procedura civile . Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al Ministro per l'economia nazionale. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori spetta al concessionario. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nel presente decreto, sempreche', a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, abbia i requisiti stabiliti nell'art. 15.