Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Art. 6
TITOLO II. Miniere. Capitolo I. - Ricerche minerarie.
Il permesso di ricerca non puo' accordarsi per durata superiore a tre anni. Puo' essere prorogato, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.