Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Art. 7
TITOLO II. Miniere. Capitolo I. - Ricerche minerarie.
Il ricercatore deve corrispondere allo Stato il diritto proporzionale annuo di L. 2 per ogni ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso. (2) (3) (5) ((6))
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I canoni annui stabiliti dagli articoli 7 e 25 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 , rispettivamente per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie, sono elevati, rispettivamente, a L. 20 ed a L. 50 per ogni ettaro o frazione di ettaro, a decorrere dal 1° gennaio 1947". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 21 gennaio 1949, n. 8 , nel modificare l'art. 4 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell' art. 1, comma primo , e degli articoli 2 , 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 , e' quadruplicato." --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8 , che a sua volta modifica l' art. 4 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 , e' duplicato". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica ha efficacia a partire dal 1° febbraio 1962. --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 , ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 , per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in L. 1.280 ed in L. 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonche' in L. 10 ed in L. 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale". Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che "L'importo annuo dei canoni di cui al precedente comma non puo' essere inferiore rispettivamente a L. 10.000 ed a L. 50.000".