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Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 · Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 — Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno. (027U1443)

Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Art. 9

TITOLO II. Miniere. Capitolo I. - Ricerche minerarie.

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per l'economia nazionale puo' pronunciare la decadenza dal permesso: 1° quando non siasi dato principio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro tre mesi dal giorno in cui il permesso fu rilasciato; 2° quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi; 3° quando non siano osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni degli articoli 8 e 12 del presente decreto; 4° quando non sia pagato il diritto proporzionale indicato nell'art. 7. In nessun caso il ricercatore ha diritto a compensi o indennita' verso lo Stato o verso gli eventuali successivi ricercatori. Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca e' ammessa opposizione. Questa e' decisa dallo stesso Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Contro il provvedimento che pronuncia sulla opposizione non e' ammesso alcun gravame ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria.