Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 28
TITOLO III. Delle norme per l'esecuzione della vendita coattiva.
Cosi' nel caso di vendita all'incanto, come in quello di vendita a trattativa privata di un autoveicolo gravato da privilegio, il cancelliere della Pretura, tre giorni prima, almeno, di quello fissato per la vendita, ne da' avviso, con lettera raccomandata, all'Intendenza di finanza nella cui giurisdizione e' compreso l'ufficio di Pretura presso il quale si svolge il procedimento.