Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 29
TITOLO III. Delle norme per l'esecuzione della vendita coattiva.
Qualora il Pretore, che abbia emesso decreto di vendita dell'autoveicolo gravato da privilegio e sottoposto a sequestro, deliberi, sulla opposizione di alcuna delle parti, che l'esecuzione del decreto debba rimanere sospesa sino all'esito della lite, la competenza ad emettere gli eventuali provvementi in ordine alla continuazione o alla revoca del sequestro dell'autoveicolo spetta all'autorita' competente a decidere la lite.