Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 · Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 — Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U1814)

Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 30

TITOLO IV. Delle norme per il pagamento delle indennità di assicurazione e di requisizione.

In KraftAmtlicher Text

Se il proprietario abbia stipulato contratto di assicurazione avente per oggetto i danni o la perdita dell'autoveicolo, l'indennita' dovuta dall'assicuratore, in caso di sinistro, e' vincolata al pagamento dei crediti privilegiati garantiti dall'autoveicolo danneggiato o distrutto, debitamente iscritti. Allo stesso pagamento e' vincolata la somma dovuta da terzi per danni arrecati all'autoveicolo, come pure l'indennita' dovuta dall'assicuratore, qualora il responsabile del danno sia assicurato per i casi di responsabilita' civile. Il pagamento della somma o indennita' sovraindicate non libera il debitore se non sia stato richiesto ed ottenuto il consenso dei creditori privilegiati. In caso di dissenso fra il proprietario ed i creditori privilegiati, il debitore deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti e le relative controversie sono decise dall'autorita' giudiziaria.