Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 30
TITOLO IV. Delle norme per il pagamento delle indennità di assicurazione e di requisizione.
Se il proprietario abbia stipulato contratto di assicurazione avente per oggetto i danni o la perdita dell'autoveicolo, l'indennita' dovuta dall'assicuratore, in caso di sinistro, e' vincolata al pagamento dei crediti privilegiati garantiti dall'autoveicolo danneggiato o distrutto, debitamente iscritti. Allo stesso pagamento e' vincolata la somma dovuta da terzi per danni arrecati all'autoveicolo, come pure l'indennita' dovuta dall'assicuratore, qualora il responsabile del danno sia assicurato per i casi di responsabilita' civile. Il pagamento della somma o indennita' sovraindicate non libera il debitore se non sia stato richiesto ed ottenuto il consenso dei creditori privilegiati. In caso di dissenso fra il proprietario ed i creditori privilegiati, il debitore deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti e le relative controversie sono decise dall'autorita' giudiziaria.