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Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 · Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 — Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U1814)

Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 48

In KraftAmtlicher Text

Il presente decreto entrera' in vigore alla data che sara' stabilita dal Ministro per le finanze per l'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , a tenore dell'art. 30 del R. decreto-legge medesimo. ((1)) Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 luglio 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Volpi - Rocco - Giuriati - Belluzzo - Ciano. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 ottobre 1927 - Anno V. Atti del Governo, registro 265, foglio 33. - Sirovich.

--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 6 ottobre 1927, (in G.U. 11/10/1927, n. 235), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il R. decreto-legge 16 marzo 1927, n. 436 , concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi del Reale Automobile Club d'Italia ed il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814 , che detta le norme di esecuzione e transitorie del precitato regio decreto-legge, entreranno in vigore alla data del 28 ottobre 1927".