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Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 · Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 — Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U1814)

Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 1

TITOLO I. Del pubblico registro automobilistico.

In KraftAmtlicher Text

Presso ogni sede provinciale dell'A. C. I. sono istituiti tre registri: 1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili ai predetti; 2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette; 3° il registro per le trattrici agricole. Ogni registro puo' constare di piu' volumi, distinti con numero progressivo. ((I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili)) .