Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 1
TITOLO I. Del pubblico registro automobilistico.
Presso ogni sede provinciale dell'A. C. I. sono istituiti tre registri: 1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili ai predetti; 2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette; 3° il registro per le trattrici agricole. Ogni registro puo' constare di piu' volumi, distinti con numero progressivo. ((I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili)) .