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Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 · Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 — Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U1814)

Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 2

TITOLO I. Del pubblico registro automobilistico.

In KraftAmtlicher Text

Nella parte superiore della prima facciata di ciascun foglio sono contenute le indicazioni della provincia e dell'Ufficio dell'A. C. I. presso il quale il registro e' istituito; della serie e del numero del volume; del numero progressivo del foglio. Nella stessa facciata ed in quella successiva sono registrati i dati occorrenti ad individuare l'autoveicolo e vengono eseguite l'iscrizione della proprieta' e le annotazioni dei trasferimenti di essa. La seconda pagina e' riservata all'iscrizione dei privilegi legali e convenzionali, all'annotazione delle variazioni ad essi relative ed a quella del trasferimento dell'iscrizione dell'autoveicolo al registro di altra sede dell'A. C. I. Ogni autoveicolo e' iscritto nel foglio del pubblico registro che porta il numero progressivo corrispondente a quello della licenza di circolazione di cui l'autoveicolo e' fornito. Le trattrici agricole sono iscritte secondo l'ordine nel quale vengono presentate alla sede dell'A. C. I. le denunzie e le domande per la loro iscrizione.