Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 2
TITOLO I. Del pubblico registro automobilistico.
Nella parte superiore della prima facciata di ciascun foglio sono contenute le indicazioni della provincia e dell'Ufficio dell'A. C. I. presso il quale il registro e' istituito; della serie e del numero del volume; del numero progressivo del foglio. Nella stessa facciata ed in quella successiva sono registrati i dati occorrenti ad individuare l'autoveicolo e vengono eseguite l'iscrizione della proprieta' e le annotazioni dei trasferimenti di essa. La seconda pagina e' riservata all'iscrizione dei privilegi legali e convenzionali, all'annotazione delle variazioni ad essi relative ed a quella del trasferimento dell'iscrizione dell'autoveicolo al registro di altra sede dell'A. C. I. Ogni autoveicolo e' iscritto nel foglio del pubblico registro che porta il numero progressivo corrispondente a quello della licenza di circolazione di cui l'autoveicolo e' fornito. Le trattrici agricole sono iscritte secondo l'ordine nel quale vengono presentate alla sede dell'A. C. I. le denunzie e le domande per la loro iscrizione.