Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 3
TITOLO I. Del pubblico registro automobilistico.
I fogli dei registri di cui agli articoli precedenti saranno conformi ai modelli allegati al presente decreto. Le modificazioni e varianti, che potessero successivamente occorrere nei modelli stessi, saranno disposte con decreto del Ministro per le finanze.