Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 4
TITOLO I. Del pubblico registro automobilistico.
Nei pubblici registri non sono permesse correzioni, raschiature e cancellature. Le scritture devono essere nitide e ben leggibili. Le annotazioni devono essere schematiche, ma chiare e devono susseguirsi, per ciascuna specie di formalita', secondo l'ordine cronologico con cui vengono registrate, senza interposizione di spazi in bianco fra l'una e l'altra annotazione. Se occorra togliere, variare od aggiungere qualche parola, le parole che si vogliono togliere o variare devono essere interlineate in modo che si possano sempre leggere e le variazioni od aggiunte devono essere scritte per postilla, datata e sottoscritta dal funzionario dell'A. C. I. che esegue l'iscrizione o l'annotazione.