Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 45
Se alla data dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , un autoveicolo sia gravato da privilegio ai sensi dell'art. 773, n. 3, del Codice di commercio a favore del venditore per il prezzo pattuito e non corrisposto al momento della vendita, il creditore puo' chiedere, nel termine di 30 giorni, al competente Ufficio dell'A. C. I. l'iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro a nome del proprietario e, contemporaneamente, l'iscrizione del privilegio a proprio favore, purche' il titolo, da cui risultano la vendita ed il credito, sia stato, nei termini prescritti dal citato articolo 773 del Codice di commercio, trascritto nel pubblico registro tenuto dalla competente cancelleria del Tribunale. Il privilegio, iscritto a tenore del comma precedente, prende il grado che gli compete, secondo le disposizioni di cui all' art. 5 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 .
Verweist auf
- Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 5
- Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 773