Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 46
Il venditore di un autoveicolo che, all'atto della stipulazione della vendita, si sia riservato, col consenso del compratore, di trasferire a quest'ultimo la proprieta' dell'autoveicolo stesso al momento dell'integrale pagamento del prezzo, puo' chiedere, entro giorni 60 dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , a nome del compratore e col consenso di questi, che dovra' risultare da atto scritto, debitamente autenticato, che l'autoveicolo, oggetto della vendita, sia iscritto nel pubblico registro, al nome e quale proprieta' del compratore, e domandare l'iscrizione a proprio favore del privilegio legale per il prezzo ancora dovuto. Per ottenere la menzionata iscrizione dovra' essere presentato, oltre alla dichiarazione di consenso del debitore, da cui risulti l'ammontare attuale del debito, l'atto di vendita autenticato e registrato, agli effetti della legge di registro, a tenore dell' art. 17 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 . Detto atto e' registrato e regolarizzato, agli effetti della legge di bollo, senza applicazione di penalita', purche' la parte vi provveda entro giorni 60 dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 . Qualora non siasi effettuata la iscrizione del privilegio, a tenore del comma 1° del presente articolo, ed il compratore abbia, a proprio nome, ottenuto l'iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro, il venditore con patto di riservato dominio, che sia tuttora creditore del prezzo o di una parte del prezzo dell'autoveicolo venduto, puo' chiedere, entro trenta giorni, l'iscrizione a proprio favore, nel pubblico registro automobilistico, del privilegio legale sull'autoveicolo per il prezzo pattuito e non corrisposto, esibendo il titolo a tenore dei commi precedenti. Per ottenere tale iscrizione deve essere altresi' esibita all'Ufficio dell'A. C. I. una dichiarazione di consenso del compratore, debitamente autenticata, da cui risulti l'ammontare del debito. In ogni caso, se manchi il consenso del compratore, il venditore ha facolta' di chiedere all'autorita' giudiziaria, nel termine su indicato di giorni 30 dall'avvenuta iscrizione, che sia ordinata la rettifica dell'iscrizione stessa nel pubblico registro automobilistico a proprio favore, salva l'obbligazione di trasferire la proprieta' dell'autoveicolo al compratore al momento dell'integrale pagamento del prezzo, oppure che sia ordinata l'iscrizione del privilegio sull'autoveicolo, per l'ammontare del prezzo non ancora corrisposto, ferma restando l'iscrizione di proprieta' nel pubblico registro medesimo a favore del compratore. Copia dell'atto di citazione contro il compratore e', a cura del venditore, notificata anche al funzionario dell'Ufficio provinciale dell'A. C. I., che ne esegue annotamento nel foglio del pubblico registro riferentesi all'autoveicolo per il quale pende contestazione.