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Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 · Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 — Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U1814)

Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 8

TITOLO II. Delle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro.

In KraftAmtlicher Text

Nell'epoca annualmente stabilita dal Ministro dell'economia nazionale, i Prefetti del Regno ordinano che i proprietari di trattrici agricole della rispettiva provincia facciano al Podesta' del comune ove le trattrici sono poste in uso, entro il termine che verra' fissato con la stessa ordinanza del Prefetto, denunzia scritta delle trattrici agricole acquistate posteriormente alla scadenza del termine stabilito per la precedente denunzia annuale, o, comunque, non ancora denunziate e non iscritte nel pubblico registro. La denunzia deve contenere: a) la designazione della fabbrica produttrice, secondo la denominazione con la quale e' conosciuta in commercio; b) l'indicazione del tipo a cui appartiene la trattrice, cioe' se pesante, semileggera o leggera; c) l'indicazione del numero del motore e la sua potenza espressa in HP; d) l'indicazione del numero del telaio; e) la menzione della natura e della data del titolo da cui risulta la proprieta' della trattrice o l'indicazione della data della dichiarazione, in carta libera ed esente da tassa di registro, rilasciata dalla ditta venditrice, nel caso di vendita seguita verbalmente, a tenore del n. 3° del primo comma dell'art. 6; f) l'indicazione del prezzo; g) il nome, il cognome, la paternita', la residenza, la professione o condizione sociale del proprietario o dei proprietari; e deve essere corredata del titolo, in originale o in copia autentica, da cui risulta la proprieta' della trattrice, ovvero della dichiarazione rilasciata dalla ditta venditrice, di cui alla precedente lettera e). Le denunzie, con la sottoscrizione del proprietario autenticata dal Podesta', sono da questi rimesse al Prefetto della provincia, che le trasmette all'Ufficio provinciale dell'A. C. I. L'Ufficio dell'A. C. I. esegue gratuitamente l'iscrizione della trattrice agricola nel pubblico registro, secondo le modalita' stabilite nei commi 3°, 4° e 5° dell'art. 7, rimettendo al proprietario, per il tramite del Podesta', un estratto del foglio di iscrizione, nel quale sono riportati i dati trascritti nel pubblico registro e l'avvenuta iscrizione di proprieta'. Tale estratto tiene luogo, per la trattrice, del foglio complementare della licenza di circolazione, prescritto per gli altri autoveicoli, e deve essere esibito all'Ufficio provinciale dell'A. C. I. nei casi in cui occorra eseguire sul pubblico registro alcuna delle formalita', successive alla prima iscrizione, previste nel presente decreto.