Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 9
TITOLO II. Delle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro.
Il proprietario di trattrici agricole, delle quali non sia stata eseguita l'iscrizione a tenore dell'articolo precedente, puo', in qualunque tempo, chiederne l'iscrizione nel pubblico registro, presentando all'Ufficio dell'A. C. I. della provincia ove la trattrice e' posta in uso, oltre al titolo, in originale o in copia autentica, o alla dichiarazione della ditta venditrice, menzionata nell'articolo precedente, due note contenenti le indicazioni di cui al 2° comma del precedente articolo. Il funzionario dell'A. C. I. esegue l'iscrizione in conformita' delle disposizioni dell'art. 7 del presente decreto e restituisce alla parte una delle note, in cui certifica l'avvenuta iscrizione, rilasciandole l'estratto del foglio di iscrizione di cui al penultimo comma del precedente articolo.