Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 Art. 10
I provvedimenti, di cui all'articolo precedente, sono presi dal presidente del tribunale o dal magistrato da lui delegato, sentito il parere di un ingegnere e di un architetto iscritti nell'albo, designati dalla rispettiva Associazione sindacale. L'Associazione designa anche un supplente per il caso di impedimento o di assenza. Quando alcuno dei suddetti provvedimenti riguardi un geometra civile autorizzato, di cui all'art. 74 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 , ovvero un tecnico, di cui al R. decreto 3 settembre 1926, n. 1660 , il presidente del tribunale chiama a dare parere, in aggiunta all'ingegnere e all'architetto, un professionista iscritto nell'elenco menzionato nel citato art. 74, o, rispettivamente, nel R. decreto 3 settembre 1926, n. 1660 . Contro i provvedimenti del presidente del tribunale e' dato ricorso alla Commissione centrale.
Verweist auf
- Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 Art. 74